Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
Il noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto è normato dall’articolo 49 bis del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 – “Codice della nautica da diporto”; questo prevede che il titolare (persona fisica, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, società che non ha come oggetto sociale la locazione o il noleggio) di imbarcazioni o navi da diporto possa effettuare l’attività di noleggio occasionale e specifica che questa forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità.
Il comando e la condotta dell’imbarcazione può essere assunto:
– dal titolare,
– dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,
– da altro personale;
l’unico requisito è il possesso della patente nautica.
In caso di navi da diporto, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto.
Se viene utilizzato personale diverso per la condotta dell’imbarcazione o per altre attività di bordo (es. hostess, cuoco ect ect ), tali prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio, normate dall’art. 70, comma1 del D.Lgs. n. 276 del 10/09/03 e si applicano le disposizioni dell’’art. 72 del D.Lgs. n. 276 del 10/09/03, quindi il personale deve essere retribuito per mezzo dei “Voucher”. Questo metodo retributivo attualmente non è più utilizzabile in quanto i “Voucher” sono stati cancellati con Decreto del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2017.
Di fatto ci troviamo in un buco normativo che dovrebbe essere colmato con una nuova legge in discussione in questi giorni, appena il nuovo quadro normativo sarà chiaro sarà nostra premura riportare gli aggiornamenti.
Il noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto può essere effettuato per un massimo di 42 giorni all’anno.
I proventi derivanti da tale attività sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali pari al 20%.
I costi e le spese sostenuti dal titolare per le attività di noleggio non sono né deducibili né detraibili dal reddito generato.
Operativamente il noleggio può essere effettuato previa:
– comunicazione da inviare tramite PEC all’Agenzia delle Entrate all’indirizzo mail dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it . La comunicazione va fatta prima di ogni noleggio. La mancata comunicazione all’Agenzia Entrate preclude o comporta la decadenza di poter usufruire del regime tributario sostitutivo;
– comunicazione da inviare tramite PEC alla Capitaneria di porto territoriale competente, cioè alla capitaneria della zona di navigazione, agli indirizzi:
cpNOMEDELLACAPITANERIA@mit.gov.it (es. cpimperia@mit.gov.it )
cp-NOMEDELLACAPITANERIA@pec.mit.gov.it (es. cp-imperia@pec.mit.gov.it ).
La comunicazione va fatta prima di ogni noleggio.
Vi consigliamo di controllare sempre sul sito web della capitaneria competente la correttezza dell’indirizzo mail.
La mancata comunicazione alla Capitaneria di porto competente è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa di una somma che va da un minimo di 2.066€ ad un massimo di 8.263€;
– comunicazione all’INPS e all’INAIL in caso di utilizzo di personale di bordo (come già riportato sopra, avendo cancellato i Voucher tale passaggio non è più applicabile);
– stipula del contratto di noleggio occasionale controfirmato da entrambe le parti e custodito a bordo.
Cosa conservare durante la navigazione ed anche in seguito in caso di controlli da parte dei soggetti preposti:
– Originale della comunicazione inviata alla Capitaneria e all0Agenzia Entrate
– Ricevuta dell’invio della comunicazione alla Capitaneria competente
– Ricevuta dell’invio della comunicazione all’Agenzia Entrate
– Documenti comprovanti il pagamento del noleggio occasionale
– Copia del contratto di noleggio occasionale
Come versare le imposte per il noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto.
La richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva va fatta direttamente con la dichiarazione dei redditi.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva per redditi derivanti da noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, è stato istituito il seguente codice tributo: “1847” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale – Art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005”. Controllare comunque ogni anno se il codice tributo non è stato modificato dall’Agenzia delle Entrate. Ricordatevi inoltre che i redditi da noleggio occasionale devono essere conteggiati per il versamento degli acconti per il successivo anno d’imposta, questo porta unicamente ad un anticipo di liquidità e non modifica in alcun modo l’ammontare in termini percentuali dell’imposta dovuta.
FONTI NORMATIVE
Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice del Diporto
DM 26-02-13
Art 23 dl 21-06-13 n 69
Circolare Agenzia Entrate prot. 2013/149348
DM 7-10-14 Comunicazione telematica
Agenzia Entrate Risoluzione n. 43/E (Codice Tributo)
Agenzia Entrate – Scheda informativa
Modulo per la comunicazione
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